Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione attiva – Avvocato difensore dell’incolpato – Non sussiste.

La legge professionale riconosce la legittimazione ad impugnare la decisione disciplinare, emessa dal Consiglio dell’Ordine, solo al rappresentante del P.M. presso la Corte d’Appello ed al professionista interessato. Pertanto il ricorso proposto dall’avvocato difensore di primo grado del professionista incolpato deve dichiararsi inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 13 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 13 Ottobre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 13 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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