Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Assenza di veri motivi di impugnazione – Esposizione di inconsistenti e pretestuosi argomenti di carattere personale non provati – Conferma della sanzione inflitta dal consiglio dell’ordine – Sussiste.

L’avvocato sanzionato con apposita decisione del consiglio dell’ordine di appartenza, nel proporre ricorso al Consiglio nazionale forense deve evidenziare specificamente i motivi di impugnazione. Nell’ipotesi in cui il professionista si limita ad addurre inconsistenti e pretestuosi argomenti (quali le sue precarie condizioni economiche, la mancanza di lavoro, le disavventure familiari, ecc.) carenti – oltretutto – del relativo riscontro probatorio, deve essere confermata l’imputazione degli addebiti contestati e, di conseguenza, se ritenuta congrua, confermata la sanzione inflitta. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze del 14 aprile 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 14 Aprile 1993
Giurisprudenza CNF

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