Deve essere rigettata la richiesta di rinvio d’udienza per motivi di salute, ove nella certificazione medica presentata non sia contenuto alcun cenno alla impossibilità per il ricorrente di lasciare il proprio domicilio e di presenziare all’udienza stessa. (Accoglie parzialmente -il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 aprile 1994, sostituendo la sanzione della cancellazione con quella della sospensione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 19 Dicembre 1995 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1994
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