Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Spedizione del ricorso a mezzo posta ed arrivo dello stesso al Consiglio oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di presentazione di cui agli artt. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 08 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 18 Maggio 1987
Giurisprudenza CNF

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