Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Sottoscrizione del difensore – Omesso conferimento di specifico mandato – Omessa sottoscrizione del ricorrente – Inammissibilità del ricorso.

È inammissibile il ricorso qualora sia sottoscritto dal solo difensore senza che figuri nel testo del ricorso stesso o comunque allegato agli atti un mandato specifico da parte del ricorrente. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Gorizia, 19 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 maggio 1991, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 20 Maggio 1991 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 19 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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