Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Rinuncia del ricorrente – Non luogo a deliberare.

Qualora il ricorrente, prima della data di discussione della questione sottoposta al Consiglio nazionale forense, faccia pervenire alla segreteria di quest’ultimo regolare atto di rinuncia al ricorso, il Consiglio stesso è esonerato da ogni esame sulle censure mosse al provvedimento impugnato; di conseguenza dev’essere dichiarato il non luogo e deliberare sul ricorso proposto. (Dichiara il non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia al ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 23 luglio 1986)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Pontecorvo), decisione del 16 gennaio 1988, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 16 Gennaio 1988 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 23 Luglio 1986
Giurisprudenza CNF

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