È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dall’assistito contro il proprio difensore, essendo riservata la possibilità di impugnativa, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, al Pubblico Ministero e all’interessato (intendendosi con questo l’avvocato incolpato). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 12 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Torre), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 08 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 12 Giugno 1989
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