Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Legittimazione all’impugnazione – Denunziante – Inammissibilità.

Solo l’incolpato e il Pubblico Ministero sono parti del procedimento disciplinare, mentre non lo è il denunciante. Ne consegue che questi non è legittimato a proporre ricorso contro la delibera emessa dal Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare, spettando il diritto di impugnazione in via esclusiva all’interessato e al Pubblico Ministero. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Terni, 2 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 28 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 02 Novembre 1992
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment