È altresì inammissibile il ricorso inviato a mezzo posta direttamente al Consiglio nazionale forense, dovendo essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Ricciardi), sentenza del 20 maggio 1991, n. 104
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 20 Maggio 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989
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