Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare – Computo del termine dall’inizio del comportamento illecito – Rigetto.

Non è prescritta l’azione disciplinare nei casi in cui la delibera di apertura del relativo procedimento sia stata adottata e notificata all’incolpato nei cinque anni dalla violazione deontologica, se l’illecito, pur essendo iniziato prima, è perdurante nel termine. Né la prescrizione quinquennale corre durante il procedimento disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 24 marzo 1994, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Giugno 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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