È inammissibile il ricorso contro un provvedimento di archiviazione dell’esposto emanato da un Consiglio dell’Ordine locale, proposto dal soggetto che, con il proprio esposto, aveva dato origine al procedimento disciplinare. Alla parte esponente, infatti, non spetta un autonomo potere di impugnazione, né il provvedimento di archiviazione è suscettibile di impugnazione. Per di più, nella fattispecie, il ricorso è stato inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense e non al Consiglio dell’ordine che ha emanato il provvedimento, e oltre il termine di venti giorni prescritto a pena di decadenza dall’art. 50 l.p.f. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 26 ottobre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 11 Febbraio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 26 Ottobre 1992
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