Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Deposito del ricorso direttamente presso gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

È irricevibile per violazione della disposizione dell’art. 59 r.d. del 1934, n. 37, il ricorso inviato al Consiglio nazionale forense invece che agli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. DOLZANI), sentenza del 6 luglio 1990, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 08 Ottobre 1988
Giurisprudenza CNF

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