Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Deposito del ricorso direttamente al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso depositato direttamente al Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 23 luglio 1990, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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