Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Denunziante – Inammissibilità.

La legge professionale non riconosce al denunziante alcuna facoltà di ricorrere contro i provvedimenti inflitti dal Consiglio dell’Ordine in sede disciplinare, essendo tale facoltà attribuita in via esclusiva al professionista interessato ed al P.M. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), sentenza del 23 luglio 1990, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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