La rinuncia all’impugnazione produce la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo necessario a tal fine la sua accettazione da parte del Consiglio dell’Ordine che è «parte del giudizio di gravame davanti al Consiglio nazionale». La successiva manifestazione di volontà del rinunciante, tesa a porre nel nulla il precedente atto di rinuncia, non è idonea a rendere quest’ultima inoperante, tanto più che il dissolversi del procedimento disciplinare comporta la estinzione dello stesso potere di impugnazione il cui esercizio, una volta compiuto, non può più rinnovarsi per il principio della consumazione del gravame. (Dichiara non luogo a procedere per rinuncia a ricorso contro decisione Consiglio Ordine La Spezia, 9 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 25 giugno 1993, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 25 Giugno 1993 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 09 Ottobre 1991
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