Non rivestendo il giudizio disciplinare di primo grado carattere giurisdizionale, è lecito per la validità delle deliberazioni del collegio giudicante l’intervento di non meno della metà del numero dei componenti, è altresì valida, considerata la natura dell’organo professionale, la decisione presa non rispettandq il principio di invariabilità del collegio giudicante. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 20 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 20 Luglio 1993
0 Comment