Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di rinvio – Accoglimento di un motivo e rigetto di altro – Nuova valutazione dei fatti – Ammissibilità.

In sede di giudizio di rinvio, essendo stato accolto uno dei motivi di ricorso da parte della Cassazione a sezioni unite, il Consiglio nazionale può procedere alla valutazione dei fatti disciplinarmente ancora rilevanti. (Nella specie il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F., 25 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Franco), sentenza del 15 ottobre 1996, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 15 Ottobre 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Febbraio 1993 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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