Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo gravo avanti il Consiglio dell’Ordine – Decisione – Termine per il deposito – Carattere ordinatorio.

Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 50 de. R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per il deposito della pronuncia del Consiglio in materia disciplinare ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Alessandria, 19 gennaio 1985).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), decisione del 23 settembre 1988, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 23 Settembre 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 19 Gennaio 1985
Giurisprudenza CNF

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