Nel procedimento disciplinare deve essere garantito all’incolpato il diritto alla difesa. Deve pertanto ritenersi nullo il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato dal Consiglio dell’Ordine senza previa contestazione all’incolpato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 5 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 28 Febbraio 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 05 Aprile 1993
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