Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado davanti al Consiglio dell’Ordine – Mancata corrispondenza tra addebito contestato e violazione accertata nella decisione – Violazione del diritto di difesa ex art. 24, 2 comma Cost. – Nullità.

Qualora, nel giudizio di primo grado avanti al Consiglio dell’Ordine la contestazione dell’addebito (nella fattispecie, la supposta induzione in errore da parte dell’avvocato, il quale abbia impedito ad una cliente di prendere piena conoscenza dei termini di una transazione) non corrisponda alla violazione accertata nella successiva decisione del Consiglio dell’Ordine (carenze deontologicamente rilevanti nella liquidazione di un compenso elevato e comunque non giustificato dalle tariffe professionali), si deve ravvisare una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e la conseguente nullità della decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Piccini), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 11 Febbraio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Giugno 1990
abc, Giurisprudenza CNF

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