Il Consiglio dell’Ordine, valutati preliminarmente i fatti addebitati, e ritenuti gli stessi non manifestamente infondati ed irrilevanti, può iniziare anche d’ufficio il procedimento disciplinare, senza che sia necessaria una specifica richiesta di procedimento a carico dell’incolpato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 7 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 08 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Novembre 1988
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