Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Termine quinquennale di prescrizione – Decorrenza.

Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare sancito dall’art. 51 r. d. 1. 27 novembre 1933, n. 1578, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 30 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 21 aprile 1990, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 21 Aprile 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 30 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

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