Il mancato rispetto del termine minimo a comparire assegnato al ricorrente in un giudizio disciplinare (tenuto conto della sospensione dei termini processuali fissata dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), ove non sanato dalla comparizione del ricorrente stesso, determina la nullità della successiva decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 24 settembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 20 maggio 1991, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 20 Maggio 1991 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 24 Settembre 1990
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