Qualora sia stato emesso ordine di cattura a carico di un avvocato, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione può essere disposta dal Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’avvocato stesso. Infatti benché l’art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (come modificato dall’art. 4 legge 17 febbraio 1971, n. 91) preveda tale sanzione solo nell’ipotesi dell’emanazione di ordine o mandato di comparizione e non anche di ordine o mandato di cattura, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’addebito contestato sussiste anche a maggior ragione nel caso di emissione del mandato o ordine di cattura, che presuppone la commissione di fatti illeciti normalmente più gravi e socialmente più riprovevoli. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 14 dicembre 1984).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 11 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 14 Dicembre 1984
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