Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Sospensione cautelare – Illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

L’esercizio del potere-dovere attribuito al Consiglio dell’Ordine di sospendere cautelarmente dall’esercizio della professione l’iscritto che venga a trovarsi nella particolare condizione prevista dall’art. 43 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituisce violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, né di quelli della pari dignità ed uguaglianza sociale assicurati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. La sospensione cautelare rappresenta invece (e soltanto) la necessità ed opportunità di salvaguardare l’Ordine forense dalla menomazione di prestigio che dal solo fatto dell’assoggettamento dell’incolpato a procedimento penale e disciplinare per determinati reati o comportamenti può derivare dall’intera categoria. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DI LAURO), sentenza del 23 luglio 1990, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

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