Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Radiazione – Domanda di reiscrizione – Necessità della riabilitazione solo per i casi di radiazione di diritto.

Nel caso di radiazione dall’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 42 della legge professionale (radiazione di diritto) è possibile la reiscrizione solo dopo che sia intervenuta la riabilitazione.
Quando invece la radiazione sia stata pronunciata dal Consiglio dell’Ordine, con autonomo giudizio, sia pure con riferimento a fatti penalmente perseguiti, in caso di domanda di reiscrizione il Consiglio dell’Ordine deve valutare la condotta tenuta dal professionista successivamente alla radiazione, indipendentemente dalla esistenza o meno della riabilitazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 27 marzo 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), decisione del 23 giugno 1988, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 23 Giugno 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 27 Marzo 1987
Giurisprudenza CNF

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