Nel caso di radiazione dall’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 42 della legge professionale (radiazione di diritto) è possibile la reiscrizione solo dopo che sia intervenuta la riabilitazione.
Quando invece la radiazione sia stata pronunciata dal Consiglio dell’Ordine, con autonomo giudizio, sia pure con riferimento a fatti penalmente perseguiti, in caso di domanda di reiscrizione il Consiglio dell’Ordine deve valutare la condotta tenuta dal professionista successivamente alla radiazione, indipendentemente dalla esistenza o meno della riabilitazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 27 marzo 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), decisione del 23 giugno 1988, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 23 Giugno 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 27 Marzo 1987
0 Comment