La pendenza di procedimento penale non comporta la sospensione necessaria del procedimento disciplinare poiché questo è perfettamente autonomo rispetto al primo, stante la diversità dei presupposti e delle finalità dell’uno e dell’altro, con la sola limitazione dell’indispensabilità logica dell’accertamento del fatto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1985).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Ricciardi), decisione del 8 marzo 1988, n. 12
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 08 Marzo 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Dicembre 1985
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