Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Necessità di convocazione di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine – Omessa regolare convocazione – Delibera assunta in presenza di un numero legale di consiglieri – Annullamento.

Il Consiglio dell’Ordine può ritenersi regolarmente costituito solo se siano stati regolarmente e previamente convocati tutti i suoi componenti. L’omessa regolare convocazione comporta la nullità del procedimento disciplinare, anche se adottato con la presenza di un numero legale di consiglieri. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 31 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 24 gennaio 1991, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 24 Gennaio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 24 Gennaio 1989
Giurisprudenza CNF

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