La minaccia manifestata per iscritto dal professionista assoggettato a procedimento disciplinare di denunciare penalmente i singoli consiglieri dell’Ordine partecipanti al collegio disciplinare, nell’ipotesi in cui avessero a ritenere di procedere in via disciplinare, è tale da turbare la serietà dei membri del collegio ed è idonea a facultizzare gli stessi ad astenersi dal giudizio ai sensi del secondo comma dell’art. 51 «per gravi ragioni di convenienza». (Decide conflitto di competenza fra Consiglio Ordine Roma e Perugia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. PONTECORVO, rel. LA VOLPE), decisione del 1° marzo 1989, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 01 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 01 Marzo 1988
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