Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Lettera di comunicazione all’incolpato ed al Pubblico Ministero di apertura del procedimento disciplinare – Omessa sottoscrizione – Nullità della successiva procedura e delibera.

La lettera di comunicazione con cui il Consiglio dell’Ordine informa l’incolpato ed il pubblico ministero dell’apertura di procedimento disciplinare a termini dell’art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, priva di firma del Presidente del Consiglio e di altri in sua vece, pur compilata su carta intestata dell’Ordine, non è a questo riferibile. Tale irregolarità rende nulli i successivi atti del procedimento disciplinare e la stessa decisione finale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Falzea), sentenza del 3 aprile 1991, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 03 Aprile 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Aprile 1990
Giurisprudenza CNF

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