Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Insufficienza di prove circa la sussistenza del fatto – Proscioglimento dell’incolpato.

Nel procedimento disciplinare non può farsi luogo a pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, in quanto il dubbio intorno ai fatti che avrebbero determinato la violazione dei doveri professionali si traduce in mancanza di prova circa la sussistenza dell’addebito. Pertanto, qualora il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca ad un giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire al proscioglimento dell’incolpato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Piacenza, 12 luglio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. D’ALESSIO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 08 Marzo 1990 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 12 Luglio 1988
Giurisprudenza CNF

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