E altresì inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense che non abbia ad oggetto un provvedimento del Consiglio dell’Ordine che definisce un procedimento disciplinare, ma un semplice provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali. Nella fattispecie il ricorso era poi ulteriormente inammissibile perché depositato oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e perché inoltrato direttamente al Consiglio nazionale forense, anziché depositato presso il Consiglio dell’Ordine che aveva emesso la pronuncia. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DE PALMA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 31 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Febbraio 1989
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