Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense da parte del terzo – Inammissibilità.

La facoltà di proporre impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense ovvero i provvedimenti resi dal Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare spetta unicamente all’interessato ed al P.M. presso la competente Corte d’Appello. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato dal cliente dell’incolpato. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DE PALMA), sentenza del 31 marzo 1990, n. 23

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 31 Marzo 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 14 Febbraio 1989
Giurisprudenza CNF

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