Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione avanti il Consiglio Nazionale Forense – Mancata precisazione dei motivi del ricorso – Inammissibilità.

Il ricorso privo dell’indicazione dei motivi (con generica censura di enormità ed ingiustizia della decisione di primo grado) rende impossibile l’esatta determinazione dell’oggetto del ricorso ed è pertanto inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 17 febbraio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 novembre 1993, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Febbraio 1992
Giurisprudenza CNF

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