Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Deposito del ricorso direttamente presso la segreteria del Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Qualora il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine sia inoltrato direttamente presso gli uffici di segreteria del primo, non si può procedere all’esame del merito dell’impugnazione, ma si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 maggio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DE PALMA), sentenza del 23 luglio 1990, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 23 Luglio 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Maggio 1989
Giurisprudenza CNF

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