L’emanazione di un provvedimento di sospensione cautelare, fondato su una valutazione di incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, rientra nei poteri discrezionali esclusivi del Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale Forense, investito del ricorso contro tale provvedimento, ha una competenza di mera legittimità e non può sindacare l’opportunità dello stesso. (Rigetta ricorso contro deliberazione Consiglio Ordine Cagliari, 30 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Giorgino), sentenza del 25 novembre 1993, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 25 Novembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 30 Dicembre 1991
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