Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Decisione – Sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di venti giorni – Contenuto contrario alla legge – Nullità.

La decisione con cui il Consiglio dell’Ordine infligga al professionista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di venti giorni è nulla in quanto, non potendo tale sanzione essere inflitta per un tempo inferiore a due mesi, si risolve in una pronuncia avente contenuto contrario alla legge. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 11 gennaio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliani), decisione del 3 aprile 1989, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 03 Aprile 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 11 Gennaio 1988
Giurisprudenza CNF

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