Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Contestuale pendenza di procedimento penale – Istanza di sospensione – Potere discrezionale del Consiglio dell’Ordine – Delibera di rigetto.

La necessità di sospensione del procedimento disciplinare sino all’esito di quello penale – che ha come fondamento e limite l’indispensabilità logica dell’antecedente, avente carattere pregiudiziale, secondo le disposizioni del c.p.p. abrogato – deve essere tuttavia esclusa quando gli elementi istruttori, desunti dal processo penale, autonomamente e discrezionalmente valutati dal giudice disciplinare, consentono di rilevare – prescindendo dalla sussistenza o meno di un reato – un comportamento del professionista non conforme alla dignità e al decoro professionali. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sanremo, 12 febbraio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 9 aprile 1991, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 09 Aprile 1991 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 12 Febbraio 1990 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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