Non è viziata da nullità la delibera in materia disciplinare assunta dal Collegio giudicante che nelle varie adunanze preliminari sia stato diversamente composto. L’immutabilità del collegio giudicante è infatti richiesta solo per la fase dibattimentle. È irrilevante pertanto che i consiglieri dell’Ordine che hanno deliberato l’apertura del procedimento disciplinare non siano più in carica al momento della pubblicazione della decisione, ovvero che non sussista identità tra i componenti il Collegio giudicante e quella dei consiglieri che ebbero a deliberare l’apertura del procedimento disciplinare, trattandosi evidentemente di attività diversa. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 7 novembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 08 Marzo 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Novembre 1988
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