Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Competenza a decidere su infrazioni disciplinari – Consiglio dell’Ordine cui l’incolpato è iscritto e Consiglio dell’Ordine del luogo in cui è stato commesso il fatto – Conflitto di interessi – Prevenzione.

Competente a decidere sulle infrazioni disciplinari è alternativamente il Consiglio dell’Ordine cui il professionista iscritto e quello dove è stato commesso il fatto. La prevenzione è determinata dal Consiglio che per primo ha iniziato il procedimento (nella fattispecie il Consiglio dell’Ordine di Roma aveva aperto procedimento disciplinare contro un professionista per aver accusato magistrati della Suprema Corte di Cassazione di essere stati mossi alle iniziative giudiziarie adottate nei suoi confronti da un «lurido sentimento d’invidia» e il Consiglio dell’Ordine di Cosenza aveva ascritto a sé la competenza di giudicare su tale fatto, ritenendo di aver dato preventivo inizio al procedimento disciplinare e sul presupposto che l’incolpato era iscritto presso tale distretto. Il Consiglio nazionale forense ha riconosciuto la competenza del Consiglio nazionale forense ha riconosciuto la competenza del Consiglio dell’Ordine di Roma, essendo tra l’altro diversi gli addebiti). (Decide sul conflitto di competenza tra Consiglio dell’Ordine di Cosenza e Roma a favore del secondo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. La Volpe), decisione del 28 ottobre 1988, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 28 Ottobre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 28 Ottobre 1987
abc, Giurisprudenza CNF

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