Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Azione disciplinare – Termine di prescrizione – Decorrenza.

In caso di giudizio disciplinare, non conseguente o successivo a giudizio penale, il termine prescrizionale di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 decorre dalla consumazione del fatto. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Steven, rel. De Palma), sentenza del 9 aprile 1991, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 09 Aprile 1991 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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