Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Atto di citazione contenente la riformulazione degli addebiti con aggiunta di ulteriori protesti rilevati dagli elenchi ufficiali – Legittimità.

Il Consiglio dell’Ordine che provveda alla notifica di un atto di citazione all’interessato contenente la (ri)formulazione circostanziata degli addebiti, peraltro già sommariamente enunciati nella comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, inserendo anche gli ulteriori protesti risultanti dagli elenchi ufficiali, rispetta pienamente le regole procedimentali dettate a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 13 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di LAURO), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 25 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

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