Ai sensi dell’art. 38, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell’Ordine può assumere d’ufficio l’iniziativa disciplinare nell’esercizio della potestà espressamente attribuitagli dalla legge professionale, anche in mancanza di esplicita segnalazione da parte di terzi. (Nella fattispecie è stata inflitta la sospensione di mesi sei). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 24 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LANDRISCINA), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 136
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Ottobre 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Ottobre 1987 (sospensione)
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