Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Archiviazione – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense da parte del terzo – Inammissibilità.

Solo l’incolpato e il Pubblico Ministero sono parti nel giudizio disciplinare, mentre non lo è il denunciante. Ne consegue che questi non è legittimato a proporre ricorso contro la delibera emessa dal Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare, in quanto il diritto all’impugnazione spetta esclusivamente all’interessato e al Pubblico Ministero. (Dichiara l’inammissibilità del ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 14 febbraio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Torre), sentenza del 26 novembre 1993, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 26 Novembre 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 14 Febbraio 1991
Giurisprudenza CNF

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