Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti la Suprema Corte di Cassazione – Sottoscrizione del ricorso da parte del professionista interessato – Irrilevante la sua iscrizione all’Albo speciale.

L’avvocato che intenda impugnare una decisione emessa dal Consiglio nazionale forense nei propri confronti, pur senza essere iscritto all’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte: soltanto se intende affidare la propria difesa ad altro professionista, questi deve essere iscritto all’albo speciale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 9 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 28 Dicembre 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment