L’avvocato che intenda impugnare una decisione emessa dal Consiglio nazionale forense nei propri confronti, pur senza essere iscritto all’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte: soltanto se intende affidare la propria difesa ad altro professionista, questi deve essere iscritto all’albo speciale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 9 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 28 Dicembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 09 Ottobre 1987
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