Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso presentato presso gli uffici del Consiglio nazionale forense – È inammissibile.

L’inosservanza dell’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, che prevede tassativamente il deposito del ricorso al Consiglio nazionale forense presso il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, determina l’inammissibilità dello stesso. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Messina, 18 novembre 1988)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Palma), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 30 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 18 Novembre 1988
Giurisprudenza CNF

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