Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso presentato direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia. L’omissione di tale adempimento, per tassatività della norma, rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 26 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 07 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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