Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare. – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso contro delibera del Consiglio dell’Ordine di apertura del procedimento disciplinare- Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro la delibera di apertura di procedimento disciplinare perché le decisioni del Consiglio dell’Ordine soggette a ricorso ex art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono soltanto quelle a mezzo delle quali il Consiglio, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 26 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di PALMA), sentenza del 7 ottobre 1989, n. 138

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 07 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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