Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso contro atto del Consiglio dell’Ordine non individuabile come delibera – Inammissibilità.

Perché possa procedersi alla valutazione della legittimità di una deliberazione che abbia inflitto una sanzione disciplinare è necessario preliminarmente verificare che sussistano quegli elementi indispensabili perché un provvedimento possa considerarsi esistente e individuabili nel soggetto, oggetto, forma, contenuto e finalità dell’atto. (Nella fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense contro un atto del Consiglio dell’Ordine non contenente valutazioni circa il comportamento del professionista, né intenti sanzionatori). (Dichiarare inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 12 marzo 1984).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. SANINO), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 25 Ottobre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 12 Marzo 1984
Giurisprudenza CNF

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