Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Omesso deposito di copia autentica della decisione impugnata – Procedibilità dell’appello.

L’improcedibilità dell’appello per mancata produzione di copia della sentenza impugnata non trova applicazione quando, al momento della decisione, se ne trovi comunque allegata agli atti una copia, sicché il giudice dell’impugnazione sia in grado di avere conoscenza della pronuncia di primo grado, né è necessario che si tratti di copia autentica quando la controparte non ne abbia mai contestato la corrispondenza al testo originale. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 4 marzo 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 15 settembre 1992, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 15 Settembre 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 04 Marzo 1991
Giurisprudenza CNF

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